giovedì 27 dicembre 2007

INA Assitalia e la previdenza complementare

Come ha affrontato INA Assitalia il complesso problema della previdenza complementare?

Con due soluzioni mirate:
uno si chiama "INA Assitalia Primo";
l'altro "Fondo Pensione Aperto INA a Contributi definiti".

PRIMO è il piano individuale pensionistico di tipo assicurativo che consente di costruire una pensione integrativa usufruendo delle importanti agevolazioni fiscali introdotte dal D.lgs. 252/2005 tra le quali la deducibilità fiscale dal reddito imponibile dei contributi versati, fino a 5.164,54 euro, indipendentemente dal reddito e dall'attività lavorativa svolta.
In PRIMO è possibile versare anche il TFR ed eventuali contributi del datore di lavoro.
Sono disponibili tre linee di investimento, anche opportunamente combinate tra loro, per costruire la strategia di investimento ideale in base alla propensione al rischio, alle aspettative di rendimento e agli anni che mancano alla pensione:
EURO FORTE PREVIDENZA, che privilegia gli investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati offrendo un rendimento minimo garantito del 2% annuo consolidato,
PREVIDENZA SOLIDA, che consente, senza rinunciare alla diversificazione degli investimenti, di cogliere le opportunità del mercato immobiliare offrendo la garanzia del capitale investito,
CRESCITA PREVIDENZA che investe prevalentemente in strumenti di natura azionaria con prospettive di rendimenti elevati nel lungo periodo.
In aggiunta alla possibilità di definire personalmente la propria strategia, sono altresì disponibili:

6 combinazioni di investimento predefinite che ripartiscono i contributi versati su una delle due gestioni e sul fondo interno in percentuali variabili dal 25% al 75%,
la linea Life Cycle che ripartisce automaticamente le varie linee di investimento in funzione dell'età e della data di pensionamento.
Al raggiungimento delletà pensionabile, viene erogata una rendita vitalizia rivalutabile che può essere scelta anche "controassicurata" oppure che raddoppia in caso di non-autosufficienza.
La rendita vitalizia può essere inoltre percepita per il 50% in capitale e, nei casi previsti dalla legge, interamente in capitale.
Ulteriori vantaggi: INA ASSITALIA offre agli Aderenti a PRIMO l'iscrizione gratuita al Club Previdenza che consente di ottenere una serie di importanti vantaggi e agevolazioni.
INA ASSITALIA PRIMO approvato è iscritto alla III Sezione dell'Albo dei fondi pensione con il n. 5004 in data 13 aprile 2007.

Linee di investimento:

EURO FORTE PREVIDENZA

PREVIDENZA SOLIDA

CRESCITA PREVIDENZA


"Primo" permette di costituire una pensione privata, o di integrare la pensione pubblica, al fine di preservare il tenore di vita al termine dell'attività lavorativa, attraverso una struttura flessibile di versamento dei contributi che asseconda il risparmio via via disponibile.
Permette di scegliere tra diverse strategie di investimento in base alla propria propensione al rischio, all'aspettativa di rendimento ed all'orizzonte temporale dell'investimento.
Integrabile con garanzie accessorie per una maggior tutela dell'obiettivo previdenziale, quale ad esempio l'assicurazione per invalidità permanente da infortunio e malattia.
Consente di optare, in qualunque momento prima dell'erogazione della prestazione pensionistica, tra diverse tipologie di rendite rivalutabili quale ad esempio la rendita vitalizia "controassicurata" (al decesso dell'Aderente nel periodo di erogazione della rendita viene corrisposto ai beneficiari il capitale residuo pari alla differenza se positiva, tra il montante maturato e le rate di rendita gia corrisposte);
Consente di usufruire di significativi vantaggi fiscali legati alla deducibilità dal reddito imponibile dei contributi versati, diversi dal TFR, fino a 5.164,54 euro annui complessivi, alla tassazione agevolata sui rendimenti conseguiti nella fase di versamento dei contributi e sulle prestazioni percepite.


Il "Fondo Pensione Aperto INA a contributi definiti" è uno strumento previdenziale istituito nel rispetto della normativa ed aggiornato in base alle nuove disposizioni disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 iscritto al n. 20 dell'Albo dei fondi pensione e autorizzato in data 10 maggio 2007.

Il "Fondo Pensione Aperto INA a contributi definiti":

è cosituito all'interno del patrimonio di INA ASSITALIA, in modo autonomo e separato;
è aperto sia all'adesione su base individuale che all'adesione collettiva di gruppi di lavoratori su base contrattuale. In entrambi i casi il Fondo attiva per ciascun aderente una posizione individuale in cui confluiscono i contributi versati e i rendimenti maturati. Il Fondo può accogliere il TFR dei lavoratori dipendenti destinato alla previdenza sia in modo espresso che tacito (silenzio assenso);
presenta una struttura multicomparto con cinque linee di investimento. L'aderente sceglie al momento dell'adesione una o più linee di investimento in cui far confluire i contributi versati, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione dopo un periodo minimo di permanenza;
offre importanti benefici fiscali sui contributi versati (deducibili fiscalmente) e sulle prestazioni corrisposte (tassazione agevolata);
eroga le prestazioni consentite dalla legge:
a) prestazioni pensionistiche, al raggiungimento dei requisiti stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza con un minomo di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

b) anticipazioni, nei casi previsti dalla normativa (fino al 75% della posizione individuale per motivi sanitari e spese correlate alla prima casa di abitazione, fino al 30% senza particolari motivi; per le ultime due casistiche sono richiesti otto anni di iscrizione alla previdenza complementare).


Il "Fondo Pensione Aperto INA a contributi definiti" è una soluzione ricca di vantaggi che consente di investire il proprio TFR e di creare una pensione integrativa offrendo:

flessibilità - versamenti liberi nell'importo e nella periodicità;
personalizzazione - scelta della soluzione più adatta alle tue esiegenze previdenziali ed alla tua propensione al rischio tra le cinque linee di investimento;
liquidabilità - anticipazioni e riscatti nei casi previsti dalla legge;
sicurezza - ben due linee con garanzia di prestazione minima;
benefici fiscali - deduzione dal reddito imponibile dei contributi diversi dal TFR, fino a ? 5.164,57 l'anno ed in più importanti agevolazioni fiscali sui rendimenti e sulle prestazioni;
protezione - possibilità di accedere volontariamente a prestazioni assicurative aggiuntive in capitale/rendita in caso di prematura scomparsa, invalidità totale e permanente e di perdita dell'autosufficienza;
vantaggi - offerte esclusive di servizi e prodotti INA ASSITALIA per gli aderenti su base collettiva.

Previdenza Complementare

Dall’inizio degli anni Novanta il sistema pensionistico italiano è stato oggetto di un articolato processo di riforma volto a contenere la spesa pensionistica in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria.

Tale riforma rappresenta un’importante evoluzione nella storia della previdenza italiana. Essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due “pilastri” : il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) che assicura la pensione di base; il secondo è rappresentato dalla previdenza complementare che è finalizzata a erogare una pensione aggiuntiva a quella di base.

Le prestazioni pensionistiche che saranno pagate in particolare ai lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, saranno inferiori di quelle pagate nel passato. Per garantire a tutti i lavoratori la possibilità di mantenere un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari.

L’adesione alla previdenza complementare, pur non essendo obbligatoria, è quindi un‘interessante opportunità per garantire ai pensionati di domani un reddito di importo adeguato.


FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Tali forme sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992.
Le forme pensionistiche complementari si distinguono anche in collettive e individuali, in base alle modalità istitutive. Nelle forme collettive l’adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo; nelle forme individuali invece l’adesione avviene su base rigorosamente individuale a prescindere dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno di attività lavorativa.

Le forme collettive sono attuate mediante:
1. I fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale
2. I fondi istituiti o promossi dalle regioni
3. I fondi aperti che ricevono adesioni collettive
4. I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate
5. I fondi preesistenti
Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali.

domenica 16 dicembre 2007

Assicurazioni Vita:Assicurazioni index linked e unit linked

Le assicurazioni index linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Pertanto il capitale ottenibile da questo contratto è soggetto alle oscillazioni dell’indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi.Questi prodotti possono offrire delle garanzie (per esempio la restituzione almeno dell’importo dei premi investiti oppure un capitale minimo a scadenza, ovvero la corresponsione di cedole in corso di contratto) sia in caso di vita sia in caso di morte dell'assicurato.Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Nelle polizze unit linked è prevista una suddivisione dei fondi interni in sei classi in funzione del rischio di investimento (da basso a molto alto).Di norma è consentito al contraente scegliere la tipologia del fondo di investimento al quale agganciare ilcapitale e, successivamente, trasferire le somme accumulate da un fondo all’altro (switch) pagando eventualmente una commissione. Anche questi prodotti possono offrire garanzie di minimo. Possono prevedere il pagamento di un premio unico o di premi periodici.In assenza di garanzia di minimo offerte dalle compagnie, bisogna prestare attenzione ai rischi finanziari che gravano sul contratto e, quindi, sul contraente.L’assunzione di tali rischi può comportare prestazioni inferiori ai premi versati.Nella nota informativa deve essere ben evidenziata la presenza o meno di rischi finanziari a carico del contraente.Tali prodotti sono, in generale, particolarmente complessi e non si adattano ad una clientela con esigenze finanziarie semplici e con ridotta propensione al rischio.

Assicurazioni Vita: Assicurazioni rivalutabili

Le assicurazioni rivalutabili prevedono una maggiorazione annuale del capitale o della rendita assicurati attraverso il riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati da specifiche gestioni speciali costituite all’interno dell’impresa (gestioni separate) nelle cui attività vengono investiti i premi versati, al netto dei costi. Per questi prodotti possono essere pagati premi unici, ricorrenti o annui.I premi annui possono essere costanti o rivalutabili. Nel caso di premi rivalutabili il capitale o la rendita assicurati crescono di anno in anno anche in funzione della rivalutazione del premio; nel caso di pagamento di premi costanti, il capitale o la rendita crescono soltanto in funzione dei rendimenti conseguiti dalla gestione separata e riconosciuti al contraente in base alle condizioni contrattuali.In questa tipologia di polizze il rischio dell’investimento è a carico dell’impresa e l’assicurato ha diritto ad un capitale minimo, eventualmente rivalutato ad un tasso garantito.

martedì 4 dicembre 2007

R.C. Auto: risarcimento diretto

Con questo post vorrei dare qualche informazione per quanto riguarda il risarcimento diretto per l' R.C. Auto.

Bisogna ricordarsi che dal 1 febbraio 2007, se si ha subito un incidente con un altro veicolo
che abbia causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua persona e non sei responsabile o lo sei solo in parte, devi rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.
Solo in alcuni casi però si applica la nuova procedura di risarcimento diretto.
Negli altri casi dovrai rivolgere la richiesta all'assicuratore del veicolo che ritieni responsabile, in tutto o in parte, dell'incidente.

L'incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia
Se uno dei due veicoli è un ciclomotore deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006.
Se oltre alle cose trasportate e al veicolo hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.
La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo o sull'altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti altre persone che hanno subito lesioni anche gravi (danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).

La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo telegramma,telefax o posta elettronica.

Ricorda che il tuo assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 se tu e il conducente dell'altro veicolo avete sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.)

Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per predisporre la richiesta puoi rivolgerti al tuo assicuratore che è tenuto a fornirti tutta l'assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l'assicuratore è inoltre tenuto ad informarti richiedendoti di integrare la richiesta stessa.
Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.Ricorda inoltre che se non raggiungi un accordo con il tuo assicuratore potrai agire in giudizio soltanto nei suoi confronti.
Al di fuori di questi casi, e cioè nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidità ("lesioni gravi"), il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo responsabile. In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso Consap. Nel caso di sinistro con veicoli esteri all'Ufficio Centrale Italiano.
Il Codice prevede inoltre che se in un sinistro subisce lesioni personali il terzo trasportato, questi dovrà fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati (60, 30 o 90 giorni a seconda dei casi) fino all'importo del massimale minimo di legge (? 774.685,35) a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti. Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all'assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge

Denunciare un sinistro
Ricorda che hai l'obbligo di informare per iscritto il tuo assicuratore nel caso tu abbia subito o provocato un incidente stradale. A tal proposito la compilazione del modulo di denuncia (modulo blu di constatazione amichevole) e la consegna al tuo assicuratore adempie agevolmente a tale obbligo. È quindi tuo interesse informare la compagnia assicuratrice anche nel caso tu ritenga di non avere responsabilità (denuncia cautelativa). In base al contratto r.c. auto la compagnia è titolare della gestione della lite, può cioè procedere, in caso di sinistro non rientrante nella procedura di indennizzo diretto, alla trattazione con la controparte, in presenza di una richiesta di risarcimento. Nel caso in cui la compagnia effettui un pagamento anche solo per concorso di colpa ovvero semplicemente accantoni, come impone la legge, una somma per far fronte all'eventuale futuro risarcimento di un danno, in caso di tariffa bonus-malus scatta automaticamente, alla prima scadenza annua successiva, il "malus" con conseguente maggiorazione del premio.Se il danno che aveva fatto scattare il "malus" non verrà poi risarcito ed il sinistro sarà eliminato come "senza seguito", l'assicuratore deve prevedere nelle condizioni le modalità per il rimborso del maggior premio pagato, riattribuire la corretta classe di merito e inviare al domicilio del contraente l'attestato rettificato, anche se questi nel frattempo ha cambiato compagnia.In ogni caso il contraente ha diritto alla riclassificazione del contratto in corso.Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro
Qualora previsto, puoi conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro o di sinistri risarciti dal tuo assicuratore: infatti le condizioni contrattuali possono prevedere la possibilità per l'assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto. Ricorda che puoi esercitare tale facoltà anche se comunichi la disdetta e passi ad altra compagnia.Questa per te può rappresentare una opportunità importante da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché ti consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio.Verifica dunque le condizioni contrattuali che hai sottoscritto.In caso affermativo l'assicuratore dovrà fornirti le seguenti informazioni, o direttamente nella comunicazione che deve inviarti, unitamente all'attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, oppure attraverso l'agente o punto vendita che gestisce il tuo contratto o tramite il call center della compagnia:
sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto
numero del sinistro/i, data di accadimento, parti coinvolte;
modalità da seguire per richiedere direttamente o per il tramite dell'agente/ punto vendita/call center, alla Stanza di compensazione c/o CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it - Tel: 06/85796.530 Fax: 06/85796.546-547 - E-mail per il pubblico: rimborsistanza@consap.it), l'ammontare dell'importo liquidato. La Stanza di compensazione ti fornirà direttamente tutte le informazioni circa le modalità da seguire per effettuare il rimborso;
classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l'annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, rientrante/i o meno nella procedura di risarcimento diretto;
dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell'annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione;
sinistri non rientranti nella procedura di risarcimento diretto
numero del sinistro/i, data di accadimento, parti coinvolte, importo e data di pagamento;
classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l'annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, compreso/i quello/i eventualmente rientrante/i nella procedura di risarcimento diretto;
dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell'annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione.

lunedì 3 dicembre 2007

Mi presento...

Mi chiamo Marco Zagaglia, ho 28 anni e sono un consulente assicurativo INA Assitalia.
Ho voluto creare questo spazio per avere la possibilità di entrare in contatto con tutte le persone che non hanno familiarità con le assicurazioni, cercando per quanto possibile di rispondere alle loro domande ed alle loro curiosità.
Ritengo che un vero servizio di consulenza inizi proprio dall'informazione su quanto si sta proponendo e nel campo assicurativo ciò significa aiutare gli utenti a districarsi nel talvolta complicato panorama delle assicurazioni in Italia.

Aggiornerò periodicamente queste pagine per cercare di commentare insieme le evoluzioni del mercato assicurativo e per rimanere sempre un punto di contatto con tutti coloro siano interessati a stipulare una polizza o semplicemente a conoscere meglio un argomento su cui non sono ferrati.

Sono ovviamente a vostra disposizione per qualsiasi quesito vogliate pormi sull'argomento, cercando di rispondere sempre nel modo più semplice ed efficacie possibile.

A presto.

Marco Zagaglia
Consulente INA Assitalia
Roma